IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'ultimo  comma  dell'articolo  5  della  legge  regionale  17
settembre 1984, n. 60, cosi' come modificata ed integrata dalle leggi
regionali  3  giugno  1988,  n.  29  e  27  febbraio  1989, n. 15, e'
sostituito dal seguente:
    "il controllo sugli atti di cui al precedente comma e' esercitato
dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dal  ricevimento  degli
stessi".