IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, cosi' come modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15, e' sostituito dal seguente: "il controllo sugli atti di cui al precedente comma e' esercitato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi".